1. In materia di disciplina della fase successiva alla pronuncia della sentenza, i
a) prevedere criteri e modalità attraverso i quali possa assicurarsi il tempestivo svolgimento delle attività dirette all'adempimento degli obblighi tributari conseguenti alla pronuncia della sentenza, a prescindere dal rilascio di copie di questa agli interessati;
b) prevedere che il rilascio delle copie della sentenza non sia subordinato all'adempimento degli obblighi tributari conseguenti alla pronuncia della sentenza;
c) nell'ambito delle previsioni di cui alle lettere a) e b) prevedere, altresì, che al competente ufficio finanziario, a cura della cancelleria, sia inviata copia della sentenza e degli altri atti eventualmente necessari, con conservazione dell'originale della pronuncia e del fascicolo di ufficio presso l'ufficio giudiziario a disposizione degli interessati.