Art. 26.
(Fase successiva alla pronuncia della sentenza).

      1. In materia di disciplina della fase successiva alla pronuncia della sentenza, i

 

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decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere criteri e modalità attraverso i quali possa assicurarsi il tempestivo svolgimento delle attività dirette all'adempimento degli obblighi tributari conseguenti alla pronuncia della sentenza, a prescindere dal rilascio di copie di questa agli interessati;

          b) prevedere che il rilascio delle copie della sentenza non sia subordinato all'adempimento degli obblighi tributari conseguenti alla pronuncia della sentenza;

          c) nell'ambito delle previsioni di cui alle lettere a) e b) prevedere, altresì, che al competente ufficio finanziario, a cura della cancelleria, sia inviata copia della sentenza e degli altri atti eventualmente necessari, con conservazione dell'originale della pronuncia e del fascicolo di ufficio presso l'ufficio giudiziario a disposizione degli interessati.